giovedì 25 febbraio 2016

Osservazioni sulle leggi 139/06 e 217/05


Riporto di seguito delle osservazioni giunte attraverso i commenti nel precedente post.

Caro Gianluca il contributo di ognuno di noi dovrebbe essere costruttivo. Sappiamo entrambi di aver sempre cercato di migliorare il lavoro del VIGILE DEL FUOCO, di "vendere" il nostro prodotto con la migliore professionalità possibile. Altri invece amano essere fermi, non progredire, non mettersi in gioco. Ed è proprio questo che ci differenzia dal profitto dell'impiego privato.
Nei mesi scorsi, così come è avvenuto nella mia ventennale esperienza pompieristica, ho provato a ragionare sul futuro del Corpo insieme ad un caro amico Capo Squadra. Dal nostro colloquio son venute fuori delle riflessioni sia sulla 139/06 e sia sulla 217/05, che condivido con te, affinchè sia spunto di riflessione:
Anonimo Ottimizzazione del d.lgs 139.06. Bene. Sul punto, sembra che questo sia stato avviato ed era evidente che l’auspicio puntuale ed attuale di una maggior efficacia da parte del c.n.vv.f. non poteva non prevedere specificatamente i compiti e le funzioni del c.n.vv.f. soprattutto in fatto di armonizzazione dell’intero articolato dello stesso d.lgs 139.06 con la “nuova Prevenzione Incendi”. Sul punto, si apprezzano le modifiche all’art. 20 del d.lgs 139.06 laddove introduce la SCIA quale possibile motivo per contestare reato al titolare attività soggetta alle norme di P.I.; 
Il dipartimento ha voluto mettere mano alla palese incongruenza della sanzione penale prevista nell’articolo 20 della 139/2006 con un articolo legato all’attuale assetto della PI.
Il dipartimento va oltre e cerca di attuare quanto sancito nel procedimento del 758 con gli articoli 20 bis, ter, quater, quinquies in merito alla depenalizzazione e/o prescrizione del reato.
Anonimo
A mio modo di vedere nel decreto andrebbero citati esplicitamente gli articoli non abrogati che ritengo molto importanti:
Articolo 7 legge 27 dicembre 1941, n. 1570
Il corpo nazionale dei vigili del fuoco ha un personale permanente e un personale volontario, costituiti da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili.
Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio. Il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.
Articolo 8 legge 27 dicembre 1941, n. 1570
Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefizi concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.
Articolo 22 legge 27 dicembre 1941, n. 1570
Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal corpo dei vigili del fuoco.
Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso.
Sono ammesse soltanto le informazioni del genere costituite obbligatoriamente ;da ditte ai sensi dell'art. 28, lettera d), nonché quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti industriali, obbligate per legge ad organizzare i servizi di protezione antiaerea.
Nulla è innovato per le formazioni del genere dipendenti dalle forze armate dello Stato.
Anonimo
Articolo 24 legge 27 dicembre 1941, n. 1570
Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio sotto la responsabilità del comandante dei reparti di soccorso. I comandanti delle forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del disastro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso comandante.
Inoltre andrebbe sancito a chiare lettere che in base all’articolo 24 comma 1 Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone
e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal
requisito dell'immediatezza della prestazione . Pertanto se qualche sprovveduto perde la fede in un burrone, in un tombino, non può chiamare i vigili del fuoco. Se un tizio ha il flessibile rotto a casa perchè non fa manutenzione, non può pretendere che alziamo l’acqua da terra e preserviamo i mobili. Se in un condominio non si mettono d’accordo sui lavori da fare, non possono chiedere “a carta scritt” per accelerare i lavori. Se nelle case popolari, dove MOLTI, non pagano niente ed i comuni sono assenti, non possono chiamare i vigili del fuoco perché l’ente preposto non cambia la tubazione idrica vetusta, o la guaina bituminosa usurata, o l’intonaco ammalorato da lungo tempo. Quest’ultimo pensiero vale anche per altri enti, ormai è un coro. C’è una perdita d’acqua dalla tubazione idrica, stesso l’acquedotto dice “chiamate i pompieri poi se è il caso loro chiamano noi”…. C’è un albero che si ritiene pericolante? Se chiamano l’ente comunale, questi risponde “chiamate i pompieri poi se è il caso loro chiamano noi” e noi non abbiamo AGRONOMI nel corpo, ma tanti ingegneri e architetti che non vengono a vedere nemmeno sul posto gli alberi e chiedono al CS (che teoricamente, per il dipartimento, ha la terza media) “ma tu non sai vedere se è pericolante?”… c’è un tombino divelto e chiamano i vigili urbani?, rispondono “chiamate i pompieri poi se è il caso loro chiamano noi”…ecc.
Nei molti casi citati; dove si evince che gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità? (comma 3); e gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione? (comma 1).

Siamo impegnati spesso e per diverse ore in attesa di altri enti competenti.
Non so come la pensi, ma dalla revisione della 139 noto, purtroppo, che scrive sempre chi non fa il pompiere.
Anonimo
Per la revisione del d.lgs 217.05. Madia introduce uno strumento che dovrebbe dare l’opportunità di una riforma vera che guardi all’efficacia ed efficienza, quindi, a mio modo di vedere ben lontana dalla proposta di modifica.
La meritocrazia per il personale operativo che presta soccorso in prima linea, VIGILI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO dov’è?
L’anzianità non è sinonimo di merito, in termini assoluti!

Art. 11.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
Ha le stesse mansioni del vigile in merito alla verifica delle attrezzature? Non vi è alcuna menzione dell’articolo 19 del D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) dove si definisce il "Preposto" come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Oggi, a mio parere, viste le acquisite capacità operative-professionali da parte dei qualificati del c.n.vv.f., visto e considerato che i funzionari difficilmente si recano sugli scenari di soccorso tecnico urgente, visto che è verificato il fatto che i qualificati assumono tutta la responsabilità del soccorso nei primi minuti, è verificato che le decisioni dei qualificati determinano il successo o l’insuccesso della missione, allora perché non decretare che tale pesante responsabilità non debba corrispondere nella giusta misura della indennità rischio più consistente per la squadra di prima partenza e quindi per i qualificati? Oggi esistono specialisti su tutto, nessuno mai farà intervenire un funzionario in una emergenza in quanto nei primi minuti dell’emergenza stessa serve risolvere l’evento e questo lo fanno bene i vigili ed i cc.ss. intervenuti senza che essi abbiano bisogno di alcun funzionario che li coordini. Uscire da questa impostazione vecchia e superata dai fatti, una volta i qualificati non avevano conoscenze oltre l’ordinario, oggi sono tutti altamente formati e quindi in grado da soli di risolvere qualsiasi emergenza (LPG, TAS, USAR, Cinofili, SAF, Nautici, SMZT, TPSS, ecc.). al cittadino bisognoso di soccorso si risponde con i fatti e non con le gerarchie fine a se stesse e prive di senso. La Costituzione dice: mi paghi per quello che faccio. Punto.
Art. 12.
Accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
Eliminato il 40%, addio definitivo alla timida meritocrazia prima introdotta … è una sconfitta per chi - come noi - ci credeva … non ho parole e pertanto non commento ...

Anonimo
Art. 20.
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi
Collaborano, partecipano, redigono progetti, effettuano esami progetti, verifiche tecniche, partecipano ai lavori collegiali in commissioni, curano attuazione programmi di formazione-addestramento, comando dist.ti, nelle emergenza può essere affidata loro la responsabilità di gruppi a supporto di attività di soccorso tecnico urgente … Bene, nulla in riferimento alla responsabilità vera nelle decisioni connesse al vero soccorso, quello dei primi minuti, quello in mano solo e soltanto ai qualificati tanto sottovalutati. Queste figure, cosi come gli SDAC ed i Direttivi, non hanno nessuna responsabilità specifica in merito alla risoluzione dell’evento in modo esecutivo, giungono dopo, possono farlo dopo aver pianificato e dopo che altri hanno assunto decisioni e pesanti responsabilità non sufficientemente retribuite. Non si capisce perché non si voglia mettere sullo stesso piano retributivo il personale qualificato con quello degli Isp.ri e degli SDAC. E evidente che sono due mestieri completamente diversi, non si comprende del perché il VIGILE DEL FUOCO non debba essere pagato per quello che è, perché non si ripara questo guasto? La legge Madia non è affatto ostativa al riconoscimento del merito … non dice che bisogna ancora tutelare i pompieri del giorno dopo … basta volerlo e questo solo la categoria può deciderlo … il resto sono chiacchiere!
Art. 30.
Conferimento delle promozioni per merito straordinario
Questa è utopia, non entro nel merito ma nel cnvv.f mai nessuno potrà godere di questo articolo … alcuni comandanti non rispondono nemmeno alle proposte di elogio, non si interessano proprio a queste cose…

Anonimo
Art. 41.
Accesso al ruolo dei direttivi
anche, qui persevera nel non voler riconoscere laure diverse quali: geologia, fisica, chimica, biologia, ecc., davvero non si comprende ciò nonostante la riforma del d.lgs 139.06
Art. 79.
Equiparazioni retributive del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti (13/23)
PER IL PERSONALE OPERATIVO NON DIRIGENTE NULLA?
Art. ………………….
Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttivi operativi speciali.
Finalmente, dopo 10 anni ci sono riusciti, evviva la meritocrazia! Altra furbata ai danni di chi ha ed aveva davvero “titolo” per essere valorizzato. In pratica, i semplici diplomati hanno accesso al ruolo direttivi (camuffato in speciale ad esaurimento) dove è prevista la laurea; i laureati (vigili, capi squadra, capi reparto) non hanno riconosciuto il diritto a vedersi ammettere a punteggio un titolo di studio accademico per l’accesso ai ruoli che prevedono la scuola dell’obbligo, bella e giusta questa norma, complimenti. Sarebbe interessante poterla spiegare direttamente al Ministro Madia e magari vedere come la pensa sul merito e sullo spirito dei suoi indirizzi!?

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